TARIFFE
Decreto Lgs. 507/93
Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' edel diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n.421, concernente il riordino della finanza territoriale. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 09/12/1993 - supplemento ordinario)
Secondo il D. Lgs. 507/93, i Comuni, vengono divisi in cinque classi di appartenenza in base al numero della popolazione residente:
-Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
-Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
-Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
-Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
-Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.
I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.
Secondo l'art.3, comma 1, ogni Comune deve adottare un regolamento per la gestione interna dei tributi, in cui stabilisce la destinazione degli impianti da adibire a Pubbliche Affissioni e la divisione di alcune Vie (particolarmenti rilevanti a livello storico/economico, etc...) in "categorie speciali".
In base a tutte queste diverse caratteristiche che ogni Comune possiede, nascono le tariffe di applicazione dell'Imposta Comunale di Pubblicità.
Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' edel diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n.421, concernente il riordino della finanza territoriale. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 09/12/1993 - supplemento ordinario)
Secondo il D. Lgs. 507/93, i Comuni, vengono divisi in cinque classi di appartenenza in base al numero della popolazione residente:
-Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
-Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
-Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
-Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
-Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.
I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.
Secondo l'art.3, comma 1, ogni Comune deve adottare un regolamento per la gestione interna dei tributi, in cui stabilisce la destinazione degli impianti da adibire a Pubbliche Affissioni e la divisione di alcune Vie (particolarmenti rilevanti a livello storico/economico, etc...) in "categorie speciali".
In base a tutte queste diverse caratteristiche che ogni Comune possiede, nascono le tariffe di applicazione dell'Imposta Comunale di Pubblicità.
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