Il Tar Piemonte con sentenza n. 3718, depositata il 21/12/2009, estensore Alfonso Graziano, presidente Bianchi, ha bocciato un disciplinare di gara che ha scelto il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, articolata però in 40 punti per la componente economica e 60 per quella qualitativa dell'offerta. In sostanza si è dato più peso al fattore prezzo rispetto alla qualità dell'offerta. Tra l'altro questo effetto non è risultato in linea con il particolare oggetto dell'appalto riguardante servizi socio assistenziali, per i quali rileva più la qualità della prestazione che non il suo costo economico. L'applicazione della formula aritmetica, che prevede come divisore il prezzo massimo offerto anziché quello proposto dalla impresa considerata, è stato contestata, perché in contrasto con il dpr n. 117/1999, richiamato dall'articolo 83 del Codice dei contratti (dlgs 163/2006). L'effetto della formula è stato bocciato dal Tar Piemonte perché porta a conseguenze ritenute aberranti e contraddittori con la preminenza assegnata dal bando di gara al merito tecnico delle offerte; non a caso per il progetto era prevista l'attribuzione di ben 60 punti contro i 40 riconoscibili per la componente economica. Il Tar Piemonte ha, quindi, accertato un sostanziale disequilibrio e a una vistosa sproporzione tra merito tecnico e prezzo, a detrimento del primo. La sentenza formula, dunque, il principio secondo il quale nelle gare al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, improntato alla ricerca di un costante equilibrio, ispirato a criteri di ragionevolezza, tra l'elemento economico e la componente qualitativa delle offerte, se la p.a. si autovincoli nel bando di gara annettendo preminente rilievo al merito tecnico, non può poi adoperare formule aritmetiche e automatiche la cui applicazione conduca al contraddittorio risultato di privilegiare l'elemento prezzo, pena l'infrazione dei canoni di ragionevolezza, proporzione e coerenza interna. Quindi nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non è certo illegittima la valutazione dell'elemento prezzo con criterio matematico, ma questo non deve portare a risultati sproporzionati. In esecuzione della sentenza il Tar ha ordinato all'amministrazione di sciogliere il contratto di appalto e di pronunciare nuovamente l'aggiudicazione del servizio a favore della seconda classificata. DUOMO GPA SRL LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO - Italia Oggi LEGGI LA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE - n. 3718_21/12/09 |
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